La nota della Figc in merito alla querela presentata contro Michele Criscitiello: āIn conseguenza dei ripetuti tentativi di distorsione della realtĆ operati dal giornalista Michele Criscitiello sui suoi canali ufficiali e su quelli delle testate per cui ĆØ direttore, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si trova costretta a rendere pubbliche le motivazioni che hanno portato il presidente Gabriele Gravina, a tutela dellāimmagine della Federazione, e due stimati giudici sportivi quali il magistrato Umberto Maiello e lāavv. Michele Messina, rispettivamente Presidente e Relatore del Collegio che ha adottato la sentenza, a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata.
Allāepoca dei fatti, Criscitiello era direttore della testata āTuttomercatowebā e in un articolo del 29 agosto 2022 accusava ingiustamente gli organi della giustizia sportiva e la Presidenza della FIGC di ātruffareā i Club attraverso un sistema manipolatorio, per cui si adottavano decisioni ancor prima dello svolgimento dellāudienza.
In particolare, il giornalista ha affermato che il ricorso proposto dallāUdinese contro la squalifica a due giornate del calciatore Perez sarebbe stato deciso dalla giustizia sportiva ancor prima della discussione del ricorso stesso e, quindi, senza ascoltare le argomentazioni del Club. A tal proposito, il giornalista ha argomentato la propria tesi sostenendo che il dispositivo della sentenza in questione sarebbe stato sottoscritto digitalmente giĆ alle 14.03, mentre lāudienza per la trattazione del ricorso sarebbe iniziata solo unāora più tardi. Invero, il direttore ha omesso scientemente di verificare che il software con cui ĆØ stata apposta la firma digitale utilizzava quale sistema orario quello universale di Greenwich, rispetto al quale, come noto, nel periodo estivo, il nostro fuso orario riporta uno scostamento di + 2 ore. In questo modo, il giornalista ha finito per accusare di falso, del tutto gratuitamente, e senza quindi esercitare alcun diritto nĆ© di informazione nĆ© di critica.
Da quanto esposto nel dettaglio, si desume come lāoggetto della querela in questione non sono le critiche di Criscitiello nei confronti del presidente Gravina e della Federazione, bensƬ la sua grave condotta diffamatoriaā.


